CIRC. N. 23 – Applicazione della normativa del divieto di fumare
La Legge 584 del 1975 e la Direttiva Ministeriale 14/12/1995 attualmente in vigore prevedono il divieto di fumo all’interno di determinati edifici non escluse le scuole di ogni ordine e grado.
L’art. 4 del D.L. n.104 del 12 settembre 2013 ha integrato la disciplina vigente a tutela dei non fumatori (art. 51, l. n. 3 del 16 gennaio 2003), estendendo il divieto di fumo previsto per i locali
chiusi anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Il medesimo articolo vieta altresì l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi.
La Circolare esplicativa del 28/03/01 emanata dal Ministero della Sanità ribadisce l’introduzione, all’interno di suddetti edifici, di un sistema di controllo/sanzione al fine di rendere operative le
norme in vigore.
La Legge Finanziaria del 2001 (art. 52, comma 20-Legge 448/01) ha inasprito in modo rilevante le sanzioni per chi non ottemperi a tale divieto, in particolare:
– da 25,00€ a 250,00€ per i trasgressori al divieto,
– da 200,00€ a 2.000,00€ per i dirigenti che omettano di sorvegliare o che non predispongano un sistema di sorveglianza.
La finanziaria 2005 (L.311/04, comma 189) ha ulteriormente aumentato del 10% l’importo della sanzione (da 27,50€ a 275,00€).
Le figure abilitate a comminare la sanzione sono i funzionari incaricati, oltre il Dirigente Scolastico.
Il personale docente, il personale ATA e gli studenti risultano comunque parte integrante nella gestione del sistema.
Segreteria
Personale amministrativo